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Albo cooperative

Le cooperative devono iscriversi all’Albo informatico delle società cooperative.

L’Albo nazionale delle società cooperative è stato regolamentato dal D.Lgs. n. 220/2002 e dal decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004, mentre le istruzioni operative di funzionamento dell’albo sono state dettate con circolare del Ministero delle attività produttive del 6 dicembre 2004 (prot. n. 1579682).

L’Albo, istituito dalla Direzione generale per gli enti cooperativi, è tenuto dal Registro delle imprese delle Camere di commercio.

L’Albo informatico è costituito da due sezioni.
Nella prima sezione vanno iscritte le cooperative a mutualità prevalente, nella seconda invece (1) vanno annotate le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
L’Albo è gestito dal Ministero delle attività produttive ma, materialmente, la sua tenuta è affidata alle Camere di commercio.

Si ricorda che le cooperative già esistenti dovevano iscriversi all’Albo entro 180 giorni dalla pubblicazione del D.M. 23 giugno 2004, mentre non è previsto un particolare termine di scadenza per quelle che si sono costituite successivamente.

L’iscrizione all’Albo è obbligatoria.
La cooperativa deve presentare domanda di iscrizione presso la Camera di commercio dove ha la sede legale.
L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare la sezione nella quale intende iscriversi.
La mancata iscrizione preclude l’accesso ad ogni forma di agevolazione ed è sanzionabile con il commissariamento.

Nella domanda di iscrizione la cooperativa deve indicare l’appartenenza ad una delle seguenti categorie:

  • Cooperative di produzione e lavoro;
  • Cooperative di lavoro agricolo;
  • Cooperative sociali;
  • Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
  • Cooperative edilizie di abitazione;
  • Cooperative della pesca;
  • Cooperative di consumo;
  • Cooperative di dettaglianti;
  • Cooperative di trasporto;
  • Consorzi cooperativi;
  • Consorzi agrari;
  • Banche di credito cooperativo;
  • Consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
  • Altre cooperative.

Le cooperative che depositano annualmente i bilanci all’Ufficio del registro delle imprese sono tenute a dichiarare che permane il requisito della mutualità prevalente.
Il Ministero effettua le verifiche e, qualora la cooperativa perdesse i requisiti, viene trasferita dalla sezione a mutualità prevalente all’altra sezione.
La perdita della mutualità prevalente viene comunicata alla cooperativa.

A ciascuna cooperativa viene attribuito un numero di iscrizione con l’indicazione della sezione nella quale è iscritta che deve essere indicato dalle cooperative in tutti gli atti e nella corrispondenza.
Il Ministero prima dell’iscrizione, può chiedere integrazioni e rettifiche della domanda presentata. Trascorso il tempo assegnato, in assenza di comunicazioni, la cooperativa è iscritta d’ufficio nella sezione diversa da quella a mutualità prevalente.
Avverso il provvedimento la cooperativa può chiedere il riesame della decisione che verrà sottoposto a parere della Commissione centrale per le cooperative.

Abolizione del Registro prefettizio.
Con l’introduzione dell’Albo informatico è stato contestualmente abolito il Registro prefettizio, in precedenza tenuto dalla Prefettura e organizzato per sezioni. L’abolizione del Registro prefettizio, avvenuta mediante l’abrogazione dell’intero capo II del D.L.C.P.S. 14 settembre 1947, n. 1577, ha comportato la contestuale abrogazione dello “schedario generale della cooperazione”, tenuto dal Ministero del lavoro e previsto dalle stesse norme abrogate.

(1) La distinzione è essenziale in quanto, come si dirà in seguito, i benefici normativi, compresi quelli previdenziali, sono destinati esclusivamente alle cooperative a mutualità prevalente.