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Costituire una cooperativa

FINALITA’ E CARATTERISTICHE DELLA COOPERATIVA

Le cooperative sono particolari tipologie di società che non inseguono uno scopo di lucro, bensì sono tese a realizzare un’attività produttiva qualitativamente e quantitativamente rispondente alle esigenze dei soci. Le medesime, pertanto, “realizzano un processo produttivo rivolto a fornire beni, servizi, redditi ai soci con la minor spesa possibile, ma senza diretti obiettivi di lucro”.

Caratteristiche:

  • sono dotate di personalità giuridica, quindi, solo la società risponde dei debiti contratti mentre i soci hanno la responsabilità patrimoniale limitata alle quote di capitale sottoscritte;
  • il capitale sociale è “aperto” o variabile, cioè non è determinato in un ammontare prestabilito e la sua variazione non comporta la modifica dell’atto costitutivo;
  • il medesimo capitale sociale può essere rappresentato da quote o azioni; (1)
  • presentano i seguenti organi:
    • assemblea dei soci,
    • gli amministratori,
    • il collegio sindacale.

 (1) Richiamando le norme previste per le Spa., ovvero quelle previste per le Srl  qualora la cooperativa abbia un numero di soci cooperatori inferiore a 20, oppure con un attivo dello Stato patrimoniale non superiore ad 1.000.000 di euro.

NUMERO MINIMO DI SOCI

Ai sensi dell’art. 2522 cod. civ., il numero dei soci deve essere almeno pari a 9. (2)

(2) Le società cooperative possono essere composte da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme di funzionamento delle società a responsabilità limitata.

Possono essere soci della cooperativa anche le persone giuridiche.
Nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.
Se durante l’attività, il numero dei soci diminuisse esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, decorso il quale il Ministero del lavoro può disporre lo scioglimento d’ufficio della cooperativa e la sua messa in liquidazione.
Per la costituzione di particolari categorie di cooperative, la legge può determinare un diverso numero di soci (ultimo comma art. 2522 cod. civ.).
I requisiti per l’ammissione dei soci e la relativa procedura sono stabiliti dall’atto costitutivo.
La legge pone delle condizioni inderogabili riguardo ai requisiti che i soci devono possedere per l’ammissione in cooperativa.
Ai sensi dell’art. 2527 cod. civ. non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano, in proprio, imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Categorie particolari di soci

Una nuova categoria di soci è stata introdotta dal D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (1), che, all’art. 8 (modificando di fatto l’art. 2527 del codice civile), ha previsto che l’atto costitutivo possa prevedere l’ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale, in ragione dell’interesse alla sua formazione, ovvero, del suo inserimento nell’impresa, introducendo quindi nel nostro ordinamento una nuova figura di socio in prova.

Nelle cooperative di produzione-lavoro è consentita l’ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell’ente.
Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (2), all’art. 2, prevede che, per le cooperative rientranti nella disciplina ivi prevista, i soci amministrativi però non possano superare il numero di 1 socio amministrativo ogni 12 soci lavoratori o frazione.

Le cooperative, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell’edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, possono avere tra i soci anche i soci sovventori di cui all’articolo 2548 cod. civ. (legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 4). Si tratta di soggetti esterni alla cooperativa (diversi dai c.d. soci cooperatori) che finanziano la società per le motivazioni viste in precedenza e che in base a tali presupposti acquisiscono lo status di socio.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.
Una categoria particolare di socio è rappresentata dai soci volontari, che sono stati introdotti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e sono presenti solo nelle cooperative sociali.
Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci, devono essere iscritti in un libro soci appositamente istituito ed hanno diritto al voto al pari dei soci ordinari.

(1)“Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003, S.o. n. 8.

(2)“Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20 agosto 1970.

 CRITERI E MODALITA’ DI COSTITUZIONE

Atto costitutivo: le cooperative devono costituirsi per atto pubblico stipulato da un notaio e l’atto costitutivo deve essere conforme alle indicazioni previste dal codice civile.

L’atto costitutivo deve contenere le seguenti indicazioni:

  • il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
  • la denominazione e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società cooperativa. Si ricorda che l’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico;
  • la specifica indicazione dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;
  • la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
  • il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
  • i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci, il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
  • le condizioni che regolano l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
  • le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
  • le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
  • il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
  • il numero dei soggetti che compongono il collegio sindacale;
  • la nomina dei primi amministratori e sindaci;
  • l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Statuto: lo statuto, contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se distinto dall’atto costitutivo, si considera parte integrante del medesimo atto costitutivo e deve essere allegato ad esso.

Regolamenti: i rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci.
I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell’atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

REGISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ E ISCRIZIONE NELL’ALBO INFORMATICO

La cooperativa ottiene la personalità giuridica solo al termine del percorso di registrazione, che si articola in varie fasi:

  • il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo o gli amministratori devono depositare l’atto presso l’Ufficio del registro delle imprese, presso la Camera di commercio, nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale;
  • l’atto deve essere depositato entro 10 giorni dalla stipulazione.