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La vigilanza delle cooperative

Finalità

Le cooperative, proprio in considerazione della loro funzione sociale, sono sottoposte alla  vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La vigilanza, profondamente innovata dal D.lgs. 220/2002 (vedi Normativa), è esercitata attraverso la revisione cooperativa e le ispezioni straordinarie.

La revisione cooperativa è finalizzata:

  • a fornire agli organi di direzione e di amministrazione della società suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
  • ad accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell’ente, verificando l’effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l’ente, la qualità di tale partecipazione, l’assenza di scopi di lucro dell’ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

La revisione cooperativa è eseguita:

  • dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, nelle cooperative ad esse aderenti;
  • dallo stesso Ministero, nelle cooperative non aderenti ad alcuna associazione. 

Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità.

Le ispezioni straordinarie sono finalizzate ad accertare:

  • l’esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
  • la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;
  • il regolare funzionamento amministrativo contabile dell’ente;
  • l’esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
  • la consistenza patrimoniale dell’ente e lo stato delle attività e delle passività;
  • la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l’effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore od alle tariffe vigenti.

In base a quanto previsto di recente dall’art. 10, comma 12, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le cooperative che ottemperano tardivamente e senza giustificato motivo alle prescrizioni impartite in sede di vigilanza cooperative sono soggette ad una sanzione consistente nella sospensione semestrale di ogni attività contrattuale dell’ente. La norma è stata voluta in quanto spesso le cooperative risultano inottemperanti nei termini alle diffide impartite dal revisore salvo, poi, ottemperare nelle more dell’adozione del provvedimento sanzionatorio da parte del Ministero.

SANZIONI

Con il D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, c.d. “decreto crescita”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, supplemento ordinario n. 129, il Governo ha emanato le “Misure urgenti per la crescita del Paese”. Il decreto, che interviene in vari ambiti con il preciso fine di rilanciare l’economia, all'art. 46 introduce anche uno specifico regime sanzionatorio in materia di vigilanza.

In particolare, viene introdotta una sanzione amministrativa a carico delle cooperative che si sottraggono all’attività di vigilanza e verifica o risultano irreperibili al momento delle verifiche. Tale sanzione, che va da un minimo di Euro 50.000,00 ad un massimo di Euro 500.000,00, è applicata dall’autorità di vigilanza per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell’irreperibilità. La medesima sanzione amministrativa si applica, in sostituzione alla prevista sospensione semestrale di ogni attività, per le irregolarità di cui all’art. 10 della legge n. 99/2009.

LEGGI REGIONALI DI INCENTIVO A FAVORE DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE E DEI LORO CONSORZI

Nei programmi di intervento attuativi delle leggi regionali di incentivo è stato previsto che prima dell’erogazione di contributi a fondo perduto e in sede di rendicontazione delle spese per investimenti, oggetto di finanziamento agevolato, le società cooperative alleghino anche copia del verbale di revisione (del biennio precedente o dell’anno precedente per le sole  società cooperative sociali) e che si dimostri di aver ottemperato ad eventuali diffide.

La mancata produzione dei documenti predetti costituiscono causa di revoca dei benefici concessi ed erogati (nel caso di finanziamento agevolato) con la restituzione immediata di quanto indebitamente percepito.