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Mutualità prevalente

Definizioni e distinzioni 

La riforma del diritto societario introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003 ha imposto alle cooperative, che non perseguono uno scopo lucrativo, ma sono invece tese al raggiungimento di un fine mutualistico, di quantificare il “peso” di tale mutualità.

La differenza di mutualità divide le cooperative in:

  • cooperative a mutualità prevalente, cioè quelle che si avvalgono, per il raggiungimento del fine sociale (che può essere il lavoro, nelle cooperative di lavoro, ovvero l'utenza o il conferimento nelle altre tipologie) dei propri soci;
  • cooperative a mutualità non prevalente.

Fermo restando che entrambe le tipologie sono classificate quali cooperative che perseguono uno scopo mutualistico, solo le cooperative a mutualità prevalente possono accedere ai benefici di natura fiscale.

Sul piano dell'inquadramento, l'art. 2512 cod. civ. ha inoltre previsto che le cooperative a mutualità prevalente debbano iscriversi in un albo specifico, ove devono essere depositati i bilanci con cadenza annuale.

CRITERI DI DETERMINAZIONE E CALCOLO DELLA MUTUALITA' NELLE COOPERATIVE DI LAVORO

Requisiti soggettivi

Nelle cooperative di lavoro il calcolo della mutualità avviene sulla base delle previsioni di due articoli del codice civile: l'art. 2514 e l'art. 2513.
Nell'art. 2514 si dispone l'elencazione dei 4 presupposti “soggettivi” che la cooperativa deve prioritariamente rispettare per essere ammessa al “secondo passaggio” alla valutazione degli elementi di tipo “oggettivo”, richiamati dall'art. 2513.

Previsioni statutarie

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

  • il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  • il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  • il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
  • l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Tali clausole ovviamente possono essere introdotte o soppresse durante la vita della cooperativa. In tali casi è richiesta la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

Requisiti oggettivi

L'art. 2513 dispone che gli amministratori e i sindaci debbano documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente che siano rispettati i seguenti parametri:

  • i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425, 1° comma, punto A1;
  • il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento (50%) del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B9, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico:
  • il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento (50%) del totale dei costi dei servizi di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B6.

Per quanto riguarda le cooperative di produzione e lavoro la condizione richiesta è quella sub b). Vale a dire che, considerato:

CLS = Costo delle prestazioni lavorative svolte dai soci (in qualunque forma)

TCL = Totale costo del lavoro di cui al punto B9, comma 1, dell'art. 2425 cod.civ.

La condizione di mutualità prevalente “oggettiva” viene verificata se:

CLS

--------- * 100=>50%

TCL

Quando si sia in presenza di una cooperativa ad oggetto misto, la condizione di prevalenza viene documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti, evidenziate nell'art. 2513.

La verifica dei requisiti deve essere fatta con cadenza biennale e se, in entrambi gli esercizi considerati, non saranno rispettati i parametri sopra richiamati, la cooperativa perderà il requisito della prevalenza.

LA MUTUALITA' PREVALENTE NELLE COOPERATIVE SOCIALI

Per le cooperative sociali l'accertamento del tipo di mutualità non è previsto, non è richiesta alcuna verifica del “peso” che il costo del lavoro dei propri soci ha sul totale dei costi del lavoro.
Devono invece, alla pari delle altre cooperative, essere rispettati i requisiti di carattere “soggettivo” previsti dall'art. 2514 cod. civ.

FONDI MUTUALISTICI

E' previsto che le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo (purchè riconosciute) possano costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Detti fondi possono essere gestiti – senza scopo di lucro – da società per azioni o da associazioni.

L'oggetto sociale dei fondi deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3%, mentre quelle non aderenti alle associazioni riconosciute o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo, assolvono all'obbligo mediante il versamento del 3% direttamente al Ministero del lavoro.

Le società cooperative e i loro consorzi che non effettuano il versamento ai fondi mutualistici decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente (legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 11 e 12).