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FAQ - L.R. 49/1985, Titolo I e s.m.i.

Le società cooperative compresi i consorzi in forma cooperativa, esclusi quelli di abitazione, che operano nei settori economici ammissibili diversi dal settore della produzione agricola primaria sono di seguito indicati come "soggetti beneficiari"

1. Modalità di presentazione e requisiti formali delle domande di agevolazione

1.1 Come si presenta una domanda?

La domanda, deve essere compilata su appositi moduli, predisposti dall'Amministrazione regionale, disponibili sul sito:
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/coopera/marcora.htm.
Il file di testo riepilogativo dei dati della domanda deve essere compilato, stampato, sottoscritto dal legale rappresentante, affrancato con una marca da bollo da Euro 16,00, scansionato in formato PDF ed inviato tramite Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. unitamente a tutti gli allegati obbligatori anch'essi in formato PDF.
La domanda verrà registrata in ordine di arrivo cronologico.

1.2 Quali comunicazioni saranno inviate tramite PEC (posta elettronica certificata)?

Dal 1° gennaio 2013 le imprese devono dotarsi di PEC e le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare la PEC per le comunicazioni conseguenti le istanze.
L'amministrazione regionale utilizzerà la PEC per tutte le comunicazioni: avvio procedimento, richiesta integrazioni, comunicazione dei motivi ostativi, comunicazione di avvio del procedimento di revoca e comunicazione di conclusione dei procedimenti avviati.

1.3 È previsto un termine per la presentazione delle domande e quando devono essere presentate?

Si, le domande possono essere presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione della determinazione dirigenziale che prevede le modalità e le procedure per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti beneficiari (PMI), esclusi quelli di abitazione, che operano nei settori economici ammissibili diversi dal settore della produzione agricola primaria (determinazione n. 205 del 26.03.2015 pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 02.04.2015) fino al 31.12.2020.
Le domande di aiuto devono essere presentate dai soggetti beneficiari prima di avviare le attività relative all'esecuzione del progetto.

1.4 Quali sono gli allegati obbligatori?

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione (la cui assenza comporta la reiezione immediata della domanda e non è ammessa l'integrazione successiva al parere negativo del "Comitato Foncooper/Regione Piemonte"):

  1. copia fotostatica della carta d'identità del legale rappresentante o di documento equipollente;
  2. copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;
  3. copia della dichiarazione sostitutiva di richiesta revisione ai sensi del D.lgs. n. 220/2002 con allegata ricevuta di spedizione al soggetto competente, per i soggetti beneficiari di nuova costituzione quindi non ancora in oggetto di revisione;
  4. per i soggetti beneficiari, oggetto di revisione, copia del verbale di revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la data di presentazione delle domande e nell'ultimo anno precedente la data di presentazione delle domande per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale;
  5. dichiarazione, per i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria di produzione e lavoro, che indichi i trattamenti economici applicati ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e indichi le organizzazioni datoriali e sindacali sottoscrittrici;
  6. copia degli ultimi due bilanci approvati corredati delle relazioni previste dalla normativa vigente, nonché dei verbali integrali di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci fatta eccezione per i soggetti beneficiari di nuova costituzione nei seguenti casi:
    • per i consorzi di nuova costituzione, se sono formati da società cooperative che sono in grado di produrre almeno un bilancio approvato e depositato alla data della domanda;
    • per le società cooperative di nuova costituzione formate in prevalenza da lavoratori dipendenti coinvolti in processi di crisi aziendale che intendono utilizzare lo strumento per la salvaguardia dell'occupazione, continuità aziendale e promozione dell'imprenditorialità.
  7. autorizzazione o concessione ad edificare o titolo equipollente – quando necessari – in copia conforme all'originale, se il soggetto beneficiario ne è già in possesso o in caso contrario richiesta dell'autorizzazione o della concessione ad edificare o titolo equipollente – quando necessari – in copia conforme all'originale;
  8. scheda tecnica, predisposta dall'Amministrazione regionale reperibile sul sito: http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/coopera/marcora.htm che consiste in una:
    • relazione descrittiva che deve contenere i seguenti elementi: attività aziendale, situazione di mercato, portafoglio ordini, principali concorrenti;
    • programma di investimenti da attuare con indicazione, per ciascuna voce, dell'ammontare di spesa previsto e documentazione tecnica relativa;
    • piano di copertura finanziaria dell'investimento;
    • riflessi occupazionali (aumento, salvaguardia o diminuzione delle maestranze);
    • tabelle previsionali e consuntive relative allo stato patrimoniale e al conto economico a valore aggiunto;
    • piano economico previsionale;
    • tabelle relative ad indici di solidità, di redditività, di equilibrio finanziario e analisi dei flussi finanziari
  9. dichiarazione che il soggetto beneficiario non abbia ottenuto o richiesto altre agevolazioni creditizie o contributive per il medesimo programma di investimenti;
  10. dichiarazione impegno Deggendorf prevista dall'art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento (UE) n. 651/2014, relativo ad aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
  11. dichiarazione che il soggetto beneficiario rientra nei limiti dimensionali stabiliti per le piccole e medie imprese (P.M.I.) dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, tenendo anche conto di eventuali imprese associate e/o collegate (art. 3 del predetto Allegato);
  12. copia, tratta dal libro verbali, del verbale dell'organo sociale competente, contenente la delibera di assunzione del finanziamento a tasso agevolato oggetto della domanda nonché la designazione del rappresentante delegato all'espletamento dei relativi adempimenti;
  13. copia del titolo di possesso della sede interessata all'intervento registrato, che deve avere una durata superiore al piano di restituzione del finanziamento a tasso agevolato; se l'intervento si identifica con l'acquisto di un immobile allegare copia del preliminare di vendita.

1.5 Quali sono gli ulteriori allegati?

Gli ulteriori allegati sono i seguenti:

  1. dichiarazione che il soggetto beneficiario non risulti essere in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) del Regolamento n. 651/2014;
  2. copia del riepilogo del capitale sociale aggiornato alla data di presentazione della domanda da estrarre dal libro soci del soggetto beneficiario, con una colonna sulla percentuale di possesso delle quote sociali sottoscritte e versate per ogni socio;
  3. copia della delibera di ammissione di: eventuali soci sovventori;
  4. ammontare rate e durata dei finanziamenti bancari in essere allegando eventuali piani di ammortamento.

1.6 Si possono presentare più domande

Sì, i soggetti beneficiari possono presentare una nuova domanda, ma la valutazione della medesima avverrà successivamente all'approvazione del rendiconto finale e alla presentazione della documentazione prevista.

2. Beneficiari ammissibili

2.1 Chi PUÓ presentare domanda?

Per essere ammissibili al finanziamento i soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

  1. essere a mutualità prevalente o a mutualità non prevalente purchè risultino in possesso dei requisiti mutualistici previsti dall'art. 2514 c.c. per le Cooperative a mutualità prevalente e precisamente ottemperino al:
    • divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
    • divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
    • divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
    • obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
  2. essere iscritti all'Ufficio registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché all'albo statale delle società cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004 oggi Ministero dello Sviluppo Economico;
  3. avere sede operativa nel territorio regionale alla data della domanda;
  4. essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
  5. applicare nei confronti dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 248/07 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
  6. avere copia del verbale di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la data di presentazione delle domande e nell'ultimo anno precedente la data di presentazione delle domande per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale;
  7. essere ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento al settore economico, ai requisiti dimensionali ed al fatto che l'impresa non risulti essere in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), di detto regolamento;
  8. non essere destinatari di un'ingiunzione di recupero di aiuti di stato illegittimi e non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto, e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili con il mercato interno dalla Commissione Europea e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

2.2 Chi NON PUÓ presentare domanda?

Non sono considerate ammissibili le domande presentate da:

  1. soggetti beneficiari non rientranti nei limiti dimensionali previsti per le P.M.I. (art. 2 dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014);
  2. soggetti beneficiari operanti nel settore "abitazione";
  3. soggetti beneficiari che operano nei settori della produzione agricola primaria;
  4. soggetti non iscritti all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
  5. soggetti a mutualità non prevalente che non risultino in possesso dei requisiti mutualistici previsti dall'art. 2514 c.c.;
  6. soggetti beneficiari che non hanno sede operativa nel territorio regionale alla data della domanda;
  7. soggetti costituiti da più di ventiquattro mesi che alla data di presentazione della domanda non dispongono della copia del verbale di revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la data di presentazione delle domande o soggetti costituiti da più di dodici mesi (per cui è prevista la revisione annuale) che non dispongono della copia del verbale di revisione effettuata nell'ultimo anno precedente la data di presentazione della domanda;
  8. soggetti beneficiari che non hanno almeno un bilancio approvato e depositato (corredato dalla ricevuta di deposito al Registro delle Imprese) fatta eccezione:
    • per i consorzi di nuova costituzione se sono formati da società cooperative che sono in grado di produrre almeno un bilancio approvato e depositato alla data della domanda;
    • per le società cooperative di nuova costituzione formate in prevalenza da lavoratori dipendenti coinvolti in processi di crisi aziendale che intendono utilizzare lo strumento per la salvaguardia dell'occupazione, continuità aziendale e promozione dell'imprenditorialità;
  9. soggetti beneficiari che hanno procedimenti in corso di revoca totale di agevolazioni concesse dall'Amministrazione regionale;
  10. soggetti beneficiari oggetto di protesti;
  11. soggetti beneficiari oggetto di procedura concorsuale per insolvenza.

2.3 Sono ammesse ai benefici di legge le società consortili?

No, non sono ammesse.

2.4 Sono previsti limiti dimensionali per i soggetti beneficiari e quali sono i requisiti?

Si, i soggetti beneficiari devono rientrare nei limiti dimensionali previsti per le P.M.I. (articolo 2 dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014) quindi le imprese devono avere i seguenti requisiti:

  • avere meno di 250 occupati;
  • avere o un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, o un totale di attivo patrimoniale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro;

in tale ambito, sono definite piccole le imprese:

  • aventi meno di 50 occupati;
  • aventi o un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro, o un totale attivo patrimoniale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro.

I due requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di presentazione del rendiconto (vedere paragrafi 8 e 9 dell’Allegato “A” alla determinazione n. 205 del 26.03.2015).

2.5 Nel caso il soggetto beneficiario abbia riportato in visura camerale più codici di attività, quale di essi viene considerato ai fini della domanda?

Il codice di attività viene così individuato:

  • nelle domande per investimenti produttivi, per investimenti immobiliari e impianti fissi si terrà conto del codice ATECO riferito all'attività interessata agli investimenti medesimi;
  • nelle domande per i beni immateriali (acquisto di licenze, brevetti, marchi) si terrà conto del codice ATECO riferito all'attività principale del beneficiario.

2.6 Nel caso di imprese autonome, associate e collegate come si calcolano i dati dell'impresa?

Si calcolano sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 dell'Allegato I alla determinazione n. 205 del 26.03.2015 http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/coopera/dwd/marcora/LimitiDimensAlleg651.pdf

2.7 Quando un'impresa è considerata di grandi dimensioni?

Una impresa è considerata sempre di "grande dimensione" se almeno il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici. L'impresa di "grandi dimensioni" non è ammissibile ai benefici della l. 49/1985 e s.m.i., Titolo I.

2.8 Per la verifica dei parametri dimensionali quali dati sono presi a riferimento e a quando si riferiscono?

Sono presi a riferimento i dati desunti dall'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua.
Se alla data di chiusura dei conti, un soggetto beneficiario constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie predette o di essere sceso al di sotto di tali soglie, esso perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
Se una società cooperativa è di nuova costituzione i cui conti non sono stati chiusi, i dati dimensionali sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

2.9 Definizione di occupati.

Per occupati si intendono i soci lavoratori e i dipendenti del soggetto beneficiario a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro del soggetto beneficiario e legati al soggetto beneficiario da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza.

2.10 A che numero corrisponde il numero di occupati?

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Gli occupati presi in considerazione sono quelli registrati nell'esercizio cui si riferiscono i precedenti valori economici (vedi faq 2.8).

3. Natura delle agevolazioni

3.1 Quali tipi di iniziative sono ammissibili?

Attuazione di progetti finalizzati a:

  • all'aumento della produttività o dell'occupazione o di entrambe mediante incremento e/o ammodernamento di mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa; alla valorizzazione dei prodotti e razionalizzazione del settore distributivo;
  • alla ristrutturazione e riconversione degli impianti;
  • alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nel settore della produzione e della distribuzione del turismo e dei servizi;
  • all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui alla lettera a).

3.2 È previsto un importo minimo/massimo per le domande di finanziamento?

Non è previsto un importo minimo. L'ammontare del finanziamento a tasso agevolato non può essere superiore al 70% della spesa ammissibile (Euro 2.857.142,86) tenendo conto delle capacità di autofinanziamento, nel limite di Euro 2.000.000,00.

3.3 In quanto tempo possono essere restituiti i finanziamenti?

Il piano di ammortamento è a otto anni (comprensivo di un periodo di preammortamento di un anno), se il progetto riguarda esclusivamente l'acquisto di macchinari e/o attrezzature e/o beni immateriali, fino a dodici anni (comprensivi di un periodo di preammortamento di due anni) se il progetto comprende anche investimenti immobiliari e/o impianti fissi.

I finanziamenti sono rimborsati in rate semestrali costanti posticipate.

3.4 Da quando decorre il preammortamento?

Il preammortamento decorre dall'erogazione del finanziamento della prima tranche, nel caso in cui l'erogazione del finanziamento avvenga in tranche. Il preammortamento ha una durata di 12 mesi nel caso di investimenti produttivi e 24 mesi nel caso di investimenti immobiliari.

4. Intensità dell'aiuto e cumulabilità

4.1 Esistono dei limiti all'intensità dell'aiuto?

L'intensità di aiuto non può superare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:

  • il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
  • il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;

4.2 Che cosa succede se l'importo del finanziamento a tasso agevolato che viene richiesto comporta il superamento del limite dell'aiuto?

Si ridurrà l'importo del finanziamento a tasso agevolato fino al limite consentito nella determinazione di ammissione ai benefici di legge.

4.3 Come faccio a sapere qual è la quota dell'aiuto dell'agevolazione?

Sono state previste due tabelle di calcolo, di cui una per gli investimenti produttivi (rimborso in 8 anni) e una per gli investimenti immobiliari/impianti fissi (rimborso in 12 anni).

4.4 È prevista la cumulabilità?

No, il ricorso al finanziamento del Fondo rotativo "Foncooper – Regione Piemonte" preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi investimenti, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati ed il contributo di cui all'art. 17 della Legge 27/02/85 n. 49 compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

4.5 Qual regolamento comunitario si osserva per tale agevolazione?

i osserva il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014.

5. Spese ammissibili

5.1 Quali spese sono comprese tra gli investimenti produttivi?

Sono considerati ammissibili le seguenti spese:

  • acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti (elettrici, idraulici e tecnici), ivi compresi automezzi targati e natanti, comunque compatibili con la normativa comunitaria, connessi esclusivamente all'attività aziendale.

5.2 Quali spese sono comprese tra gli investimenti immobiliari e impianti fissi?

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

  • l'acquisizione di aree e/fabbricati (compresi i terreni);
  • l'esecuzione di opere murarie (ristrutturazioni in genere);
  • la realizzazione di impianti fissi (impianto ancorato a struttura muraria quindi non asportabile).

5.3 I beni immateriali sono considerati ammissibili?

Si, sono considerati ammissibili anche i beni immateriali (acquisto di licenze, brevetti, marchi ), se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  • essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti;
  • essere iscritti a libro cespite;
  • essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che il venditore (persona fisica o giuridica) abbia rapporti di cointeressenza con la società cooperativa beneficiaria, quali ad esempio rappresentante legale, amministratore unico e componenti del consiglio di amministrazione;
  • devono figurare all'attivo dell'impresa per la durata dell'ammortamento del medesimo.

5.4 La spesa per avviamento commerciale è ammissibile?

No, la spesa per avviamento commerciale non è ammissibile.

5.5 Da quando sono ritenute ammissibili le spese per gli investimenti?

Le spese per gli investimenti devono essere fatturate successivamente alla data di presentazione della domanda.

5.6 Sono ritenuti ammissibili i beni usati?

Si, sono ritenuti ammissibili anche i beni usati, ma non sono ammissibili le spese per beni usati ceduti da soci del soggetto beneficiario.

5.7 Posso sostituire le spese preventivate in domanda con delle altre?

Dipende: se viene cambiato solo il fornitore, oppure il modello, oppure ancora se il bene che sostituisce quello preventivato ha funzionalità analoghe tali da non snaturare il progetto complessivo di investimento, è sufficiente che venga dato conto della variazione nella relazione illustrativa che accompagna il rendiconto.

Nel caso in cui, invece, la variazione comporti un'apprezzabile modifica al progetto, allora occorre motivare e comunicare tale variazione prima della presentazione del rendiconto, comunque non oltre la data di conclusione del progetto al Settore regionale competente che si riserva di valutarne l'ammissibilità previo parere del "Comitato Foncooper/Regione Piemonte".

6. Priorità

6.1 Sono previsti ambiti prioritari?

No, non sono previsti ambiti prioritari.

7. Modalità per la concessione del finanziamento e rendicontazione

7.1 Da chi vengono determinate le modalità di concessione del finanziamento?

Le modalità di concessione del finanziamento vengono stabilite dal "Comitato Foncooper/Regione Piemonte" (paragrafo 6 della determinazione n. 205 del 26.03.2015).

Le modalità previste sono:

  • unica erogazione;
  • erogazione in tre tranche e precisamente:
    • prima tranche: pari al 30% del finanziamento concesso in via anticipata subordinata alla produzione di idonea documentazione che attesti l'avvio dell'investimento e di altra documentazione prevista dalla determinazione di ammissione;
    • seconda tranche: ulteriore 30% del finanziamento concesso dopo l'approvazione della rendicontazione della prima tranche, che avverrà con comunicazione scritta al soggetto beneficiario da parte dell'Amministrazione regionale;
    • terza tranche: ulteriore 35% del finanziamento concesso dopo l'approvazione della rendicontazione della seconda tranche, che avverrà con comunicazione scritta al soggetto beneficiario da parte dell'Amministrazione regionale.

L'entità dello stato avanzamento lavori non può essere inferiore al 30%.

La rimanente somma, pari al 5% del finanziamento concesso, è erogata in qualità di saldo.

Se il finanziamento ammesso non è erogato in tranche per la tipologia dell'investimento richiesto, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'apporto dei mezzi propri e/o reperiti prima dell'erogazione del finanziamento secondo quanto quantificato nella determinazione di ammissione ai benefici di legge e sarà erogato nella misura del 95% del finanziamento concesso e una quota a saldo a fronte della realizzazione degli investimenti pari al 5% del predetto finanziamento.

7.2 Quando deve concludersi la realizzazione delle spese?

La realizzazione delle spese deve concludersi nell'arco temporale di 36 mesi dalla data di concessione del finanziamento a tasso agevolato (data determinazione del Settore competente).

7.3 ome si rendicontano gli investimenti ammessi a finanziamento?

Le modalità, i termini e la documentazione da presentare in rendicontazione saranno indicate nella determinazione di concessione.

Per dimostrare la realizzazione degli investimenti e per i controlli di competenza, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere all'Amministrazione regionale (Direzione regionale Coesione Sociale - Settore Politiche del Lavoro – Via Magenta, 12 – 10128 Torino) il rendiconto redatto sulla base dello schema reperibile sul sito: www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendit/coopera/marcora.htm; una relazione conclusiva e, ove la tipologia delle spese lo consenta, una documentazione fotografica degli investimenti effettuati.

Per i soggetti beneficiari di nuova costituzione: copia del verbale di revisione effettuato nell'ultimo biennio precedente la rendicontazione e nell'ultimo anno precedente la rendicontazione per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale.

Nei trenta giorni successivi alla data di conclusione del progetto il soggetto beneficiario dovrà trasmettere il rendiconto finale e in caso di approvazione del medesimo sarà erogata la somma pari al 5% del finanziamento concesso in qualità di saldo.

Ogni tranche non può essere rendicontata oltre i 15 mesi dalla data di erogazione del finanziamento.

7.4 Come si rendicontano i beni usati?

La loro realizzazione dovrà essere dimostrata da perizia asseverata redatta e sottoscritta da un professionista abilitato (il cui costo è a carico del soggetto beneficiario).

7.5 Quando viene inviato il rendiconto le spese devono anche essere già state pagate?

Sì. Le spese non pagate entro la presentazione del rendiconto saranno considerate inammissibili.

Non saranno considerati ammissibili i pagamenti effettuati anche parzialmente in contanti.

8. Iter delle domande e tempistiche

8.1 Qual è l'iter delle domande di finanziamento?

L'iter delle domande di finanziamento è il seguente:

  1. il soggetto beneficiario interessato presenta domanda di finanziamento alla Direzione regionale competente;
  2. il settore competente della Regione Piemonte, dopo averne riscontrato la regolarità formale e documentale assume in carico la domanda secondo l'ordine cronologico di arrivo. Nel caso di domande incomplete provvede a richiedere l'integrazione della documentazione. Il settore regionale verifica la disponibilità delle somme necessarie al perfezionamento degli investimenti richiesti. In caso di problematiche di natura finanziaria e/o normativa, le richieste verranno tenute in evidenza in "lista di attesa" e l'avvio dell'istruttoria verrà autorizzato, nel rispetto del predetto ordine cronologico, dopo il superamento delle predette problematiche dandone comunicazione agli organismi interessati e richiedendo ove necessario eventuali aggiornamenti documentali e la conferma o meno dell'originario programma di investimento;
  3. entro 90 giorni dal ricevimento delle domande il Settore competente conclude il procedimento previa acquisizione del parere del "Comitato Foncooper-Regione Piemonte" che esprime un parere sulla finanziabilità della domanda, sull'ammissibilità e congruità dei costi (esamina la capacità di autofinanziamento del soggetto beneficiario richiedente; la natura dei beni che formano oggetto dell'investimento; la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari connessi con il rimborso del finanziamento; l'idoneità tecnica e la convenienza economica dell'iinvestimento programmato, anche in relazione all'andamento degli specifici settori di attività) e stabilisce le modalità e le eventuali condizioni per l'erogazione del finanziamento;
  4. il termine è sospeso dal momento della richiesta formulata dall'Amministrazione regionale di chiarimenti, precisazioni e/o eventuali rettifiche inerenti l'istanza e riprenderà a decorrere dalla data in cui perverranno le integrazioni richieste;
  5. a conclusione del procedimento l'amministrazione regionale predispone la determinazione di ammissione;
  6. il soggetto beneficiario dovrà poi concludere e rendicontare il progetto entro 36 mesi dalla data della determinazione di concessione del finanziamento a tasso agevolato.

9. Revoche, restituzioni anticipate dei finanziamenti

9.1 Quali sono le cause di revoca totale delle agevolazioni?

Le cause di revoca totale delle agevolazioni sono elencate al paragrafo 10 dell'Allegato "A" alla determinazione n. 205 del 26.03.2015 e la decadenza dei benefici avviene qualora:

  1. la liquidazione coatta amministrativa, la liquidazione volontaria o la dichiarazione di fallimento intervengano prima della liquidazione del finanziamento;
  2. venga meno la natura cooperativa della società;
  3. gli investimenti produttivi non siano a disposizione del soggetto beneficiario nei tre anni successivi la concessione delle agevolazioni;
  4. gli investimenti immobiliari non siano a disposizione del soggetto beneficiario nei 10 anni successivi la concessione delle agevolazioni;
  5. la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda;
  6. l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo entro 15 mesi dalla data di erogazione della tranche di finanziamento o dalla data di erogazione del finanziamento in un'unica soluzione;
  7. si riscontrino dichiarazioni false e mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
  8. i soggetti beneficiari non producano la copia del verbale di revisione prevista al paragrafo 7 della determinazione n. 205 del 26.03.2015 entro il termine previsto dalla determinazione di concessione.

Eventuali variazioni di destinazione dell'investimento devono essere comunicate e valutate preventivamente dal "Comitato Foncooper/Regione Piemonte" in caso di parere negativo si procede con la revoca totale così come nella mancata comunicazione.

La revoca totale darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e comporta la revoca dei benefici concessi e dell'agevolazione conseguente alla concessione. La somma complessiva da recuperare dovrà essere maggiorata di un tasso di interesse legale, vigente alla data di erogazione del finanziamento, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, fatto salvo il minor debito residuo in linea capitale.

Il termine di conclusione per il procedimento di revoca è individuato in 90 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio del medesimo.

9.2 Quali sono le cause di revoca parziale delle agevolazioni?

Il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

  1. la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente provvedimento in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento ammesso e per un importo di fondi, indebitamente percepito, superiore a Euro 30.000,00.
  2. la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento ammesso e per un importo di fondi, indebitamente percepito, superiore a Euro 30.000,00.

La revoca parziale comporta la restituzione della somma indebitamente percepita, maggiorata di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione del finanziamento, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

Il termine di conclusione per il procedimento di revoca parziale è individuato in 90 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio del medesimo.

9.3 A quali controlli sono sottoposti i soggetti beneficiari?

L'amministrazione regionale può eseguire controlli sulla documentazione prodotta a norma del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

La Regione promuove controlli in loco a campione presso i soggetti beneficiari degli incentivi, o su richiesta del "Comitato Foncooper/Regione Piemonte" o su segnalazione di anomalie o di irregolarità da parte di Finpiemonte S.p.A. o di altri Enti istituzionali.

I predetti controlli verranno espletati dalla data di concessione del finanziamento a tasso agevolato fino ai cinque anni successivi all'erogazione del saldo quindi su domande in ammortamento.

10. Rapporti con le banche

10.1Su quali banche ci possiamo appoggiare per accedere all'agevolazione?

Le richieste di finanziamento possono essere appoggiate su qualunque banca presso la quale il soggetto beneficiario abbia un conto corrente aperto; una volta erogato il finanziamento non è possibile variare la banca prescelta.

10.2 Qual è il tasso al quale viene concesso il finanziamento?

Al finanziamento viene applicato un tasso di interesse fisso individuato alla data della determinazione di concessione; il tasso di interesse fisso è stabilito sulla base del meccanismo di calcolo previsto per la l. 49/1985 e s.m.i., Titolo I che tiene conto del tasso di riferimento per il credito agevolato reperibile sul sito: http://www.finanziamenti.rer.camcom.it/Agevolazioni/Def/Varie/TBLTassi.htm; e del tasso di riferimento reso pubblico dalla Commissione europea all'indirizzo:http://ec.erupoa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. Il tasso dell'eventuale mora è stabilito in 3 punti in più del tasso fisso individuato alla data della determinazione di concessione.

11. Revisione cooperativa

11.1 Quali vincoli sono previsti in materia di revisione cooperativa?

I soggetti beneficiari già operanti che intendono accedere ai benefici della l. 49/1985, Titolo I e s.m.i. devono allegare alla domanda copia del verbale di revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la data di presentazione delle domande e nell'ultimo anno precedente la data di presentazione delle domande per i soggetti beneficiari per cui la legge prevede la revisione annuale.

Si tratta di un allegato obbligatorio, la cui mancanza comporta l'immediata reiezione della domanda (vedi paragrafo 7 della determinazione n. 205 del 26.03.2015).

11.2 È prevista una disciplina particolare per i soggetti di nuova costituzione?

Sì, i soggetti di nuova costituzione non in possesso del verbale di revisione al momento della presentazione della domanda, possono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta richiesta di revisione a organo competente avendo cura di allegare copia della ricevuta di spedizione al soggetto competente a norma del d.lgs. 220/2002.

La copia del verbale vera e propria dovrà comunque essere prodotta al momento della prima rendicontazione (se l'erogazione avviene in tranches) o della rendicontazione del 95% del finanziamento (se l'erogazione avviene in un'unica soluzione).

12. Applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali

12.1 Cosa è previsto per l'applicazione dei contratti ai soci lavoratori?

Gli atti amministrativi predisposti per la gestione dei finanziamenti prevedono per i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria di produzione e lavoro, incluse quelle sociali, l'applicazione nei confronti dei loro soci lavoratori con rapporti di lavoro subordinato di trattamenti economici non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 248/07, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Si informa che controlli a campione tramite le Direzioni territoriali del Lavoro saranno effettuati per verificare il rispetto dei citati trattamenti economici.

13. Garanzia

13.1 È prevista qualche garanzia?

È previsto a Garanzia il privilegio sugli immobili, impianti e loro pertinenze, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio oggetto degli investimenti; nessun altra garanzia, di qualsiasi natura, deve essere richiesta; il privilegio può essere costituito anche sui beni di proprietà di terzi, oggetto degli investimenti da finanziare pertanto destinati al funzionamento ed esercizio della cooperativa.

13.2 Esiste un vincolo di destinazione?

Si, gli investimenti immobiliari e gli impianti fissi sono soggetti a vincolo di destinazione, alla tipologia di investimenti nell'ambito del progetto presentato, per la durata di 10 anni dalla data di concessione mentre gli investimenti produttivi sono soggetti a vincolo di destinazione, alla tipologia di investimenti nell'ambito del progetto presentato, per la durata di 3 anni dalla data di concessione.

13.3 Alla scadenza del vincolo di destinazione come deve operare il soggetto beneficiario?

Il soggetto beneficiario deve:

  1. o procedere con l'estinzione anticipata;
  2. o sostituire il privilegio con una idonea garanzia.
  3. essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza.

14. Sportello informativo della Regione Piemonte

14.1 Sportello informativo della Regione Piemonte

Sportello informativo della Regione Piemonte
Direzione regionale Coesione Sociale
Settore Politiche del Lavoro
el. 011.432.4885 (si alternano funzionari del Settore per rispondere a quesiti telefonici)
Per quesiti scritti: e-mail:
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Per i quesiti scritti la risposta perverrà entro 15 giorni dalla richiesta