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FAQ - Legge Regionale 23/2004

Le società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi sono di seguito indicati come “soggetti beneficiari”.

1. Modalità di presentazione e requisiti formali delle domande di agevolazione

1.1 Come si presenta una domanda?

Le domande devono essere compilate e inviate telematicamente a Finpiemonte S.p.A. tramite il sito internet Finpiemonte on-line al link: https://www.finpiemonte.info/WebFinpis/visualizzazioneBando.action?nbando=84 allegando obbligatoriamente nella sezione “Altra documentazione” la Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" scaricabile al link: https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/cooperazione2017.

Entro i cinque giorni lavorativi successivi all’invio telematico (non sono considerati lavorativi i giorni di sabato e di domenica) il file di testo della domanda, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione, dovrà essere:

  1. stampato, sottoscritto con firma autografa dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria e inviato, insieme tutti gli allegati obbligatori previsti dal Bando, tramite PEC a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;
    oppure 

  2. sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria e inviato, insieme a tutti gli allegati obbligatori previsti dal Bando, tramite PEC a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; oppure
    oppure 

  3. stampato, sottoscritto con firma autografa dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria e inviato, insieme tutti gli allegati obbligatori previsti dal Bando, tramite raccomandata A/R a Finpiemonte

Non sono ammesse spedizioni tramite corriere, né consegne a mano.
L’ordine cronologico di presentazione delle domande viene determinato dal protocollo telematico assegnato automaticamente dal sistema informatico al momento dell’inserimento della domanda.
Sono nulle le domande non seguite dalla conferma cartacea o dalla conferma tramite PEC entro il termine stabilito.
Sono nulle le domande cartacee non precedute dall’invio telematico.

1.2 Quali comunicazioni saranno inviate tramite PEC (posta elettronica certificata)?

Dal 1° gennaio 2013 le imprese devono dotarsi di PEC e le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare la PEC per le comunicazioni conseguenti le istanze.
Le comunicazioni di Finpiemonte S.p.A., conseguenti le istanze, saranno inviate tramite PEC.
Finpiemonte S.p.A. utilizzerà la PEC per le seguenti comunicazioni: avvio procedimento, richiesta integrazioni, comunicazione dei motivi ostativi, comunicazione di avvio del procedimento di revoca e comunicazione di conclusione del procedimento.

1.3 E’ previsto un termine per la presentazione delle domande?

No, le domande possono essere presentate in qualunque momento fino ad esaurimento delle risorse.

1.4 Quali sono gli allegati obbligatori?

L’originale cartaceo deve essere accompagnato dalla seguente documentazione:

Per tutte le domande:

  • copia fotostatica di un valido documento d’identità del dichiarante;
  • copia dei preventivi o delle conferme d’ordine, che rappresentino almeno il 50% del contributo richiesto;
  • descrizione del soggetto beneficiario (origine, evoluzione, attività) e del suo prodotto/servizio, la dimensione e i caratteri della parte di mercato (principali concorrenti, proprio posizionamento, tendenze di sviluppo, ecc.) a cui si rivolge, motivazioni ed obiettivi del progetto ed eventuali riflessi occupazionali;
  • copia del regolamento interno previsto dall'art. 6 della legge 142/01 e depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, con timbro di deposito della Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente;
  • dichiarazione, per i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria di produzione e lavoro che indichi i trattamenti economici applicati ai soci lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato e le organizzazioni datoriali e sindacali sottoscrittrici;
  • per i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria edilizia di abitazione: documentazione comprovante la realizzazione (anche in corso d’opera), di alloggi sociali;
  • documentazione idonea a soddisfare i requisiti in materia di revisione cooperativa [vai ->]
  • in caso di perdita di esercizio registrata nell’ultimo bilancio approvato, idonea documentazione attestante il ripianamento che deve avvenire prima della presentazione della domanda, ad eccezione dei soggetti beneficiari di nuova costituzione, i quali dovranno comunque assicurare una ragionevole stabilità di bilancio all’atto della rendicontazione finale;

  • copia del titolo di possesso registrato degli immobili, sede interessata agli investimenti (nel caso di incremento del capitale sociale sotto forma di finanziamento a tasso agevolato), che deve avere una durata superiore al piano di restituzione del finanziamento (6 anni);
  • copia dell’atto pubblico costitutivo dell’ATI o dell'ATS per i soggetti beneficiari che intendono usufruire dell’ambito prioritario previsto al paragrafo 3, lettera h) del Programma regionale degli interventi;
  • copia dell’atto pubblico costitutivo dell’ATI o dell’ATS per i soggetti beneficiari che intendono usufruire dell’ambito prioritario previsto al paragrafo 3, lettera h) del Programma regionale degli interventi;
  • copia dell’atto di variazione societaria, per i soggetti beneficiari risultanti da un atto di fusione tra società cooperative (per incorporazione o per costituzione di nuova società) o per società che si trasformano in società cooperativa.

  • Per le domande relative ad aumenti di capitale: [vai ->]

1.5 Si possono presentare più domande?

Sì, possono essere presentate anche in contemporanea domande sulle due tipologie di incentivo. Può essere riproposta la domanda su ciascuna delle tipologie, ma in questo caso occorre attendere la conclusione del precedente progetto e l’approvazione della rendicontazione da parte di Finpiemonte.

2. Beneficiari ammissibili

2.1 Chi PUO’ presentare domanda?

Possono presentare domanda i soggetti beneficiari regolarmente iscritti al Registro delle Imprese e all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e aventi sede legale, amministrativa nel territorio della Regione Piemonte. Entro il territorio regionale deve anche essere svolta la prevalente attività, cioè vi devono essere localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l’occupazione.
Per i soggetti beneficiari operanti nel settore edilizia di abitazione è richiesta l’iscrizione all'apposito Albo nazionale di cui all'art. 13 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 “Nuove norme in materia di società cooperative”; potranno essere considerate ammissibili le richieste di intervento da parte di soggetti beneficiari che hanno presentato domanda di iscrizione al predetto albo, i quali dovranno comunque dimostrare l’iscrizione all'atto di erogazione degli incentivi.

2.2 Chi NON PUO’ presentare domanda?

Non sono considerate ammissibili le domande presentate da:

  • soggetti diversi dalle società cooperative e consorzi a mutualità prevalente;
  • soggetti non in regola con l’iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle società cooperative;
  • soggetti che operino in uno dei settore esclusi dal regolamento “de minimis” vigente alla data di presentazione della domanda;
  • soggetti che abbiano registrato una perdita non ripianata nell'ultimo bilancio approvato, fatta eccezione per i soggetti beneficiari di nuova costituzione (vedere paragrafo 1.4);
  • soggetti che risultino inattivi alla data di presentazione della domanda, fatto salvo il caso in cui gli investimenti oggetto della domanda per l’incremento del capitale sociale – sotto forma di finanziamento a tasso agevolato siano propedeutici all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative o comunque al conseguimento dei requisiti minimi per l’avvio dell’attività;
  • soggetti costituiti da più di ventiquattro mesi che alla data di presentazione della domanda non dispongano del verbale di revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la data di presentazione delle domande e nell'ultimo anno precedente la data di presentazione delle domande per i soggetti beneficiari per cui la legge prevede la revisione annuale.

2.3 Sono ammesse ai benefici di legge le società consortili?

No, le società consortili non sono ammesse.

2.4 Sono previsti limiti dimensionali per i soggetti beneficiari?

No, in quanto le agevolazioni sono soggette al regime de minimis [vai ->] che non prevede limiti dimensionali.

2.5 Nel caso il soggetto beneficiario abbia riportato in visura camerale più codici di attività, quale di essi viene considerato ai fini della domanda?

Per le domande per l’incremento del capitale sociale e per le spese da coprire con contributo a fondo perduto relative a spese di avvio e di assistenza tecnica e gestionale, si terrà conto del codice ATECO riferito all’attività principale del beneficiario.

3. Natura delle agevolazioni

3.1 Quali tipi di agevolazioni sono previsti?

Il Programma degli interventi prevede la concessione di diversi tipi di agevolazione, e cioè:

  • finanziamenti agevolati con determinazione n. 973 del 20.12.2016 è stata chiusa la presentazione delle domande relative al finanziamento a tasso agevolato e al connesso fondo di garanzia;
  • contributi a fondo perduto nella misura del 40% di spese e/o consulenze relative a:
    - spese generali di avviamento e di assistenza tecnica-gestionale;
    - certificazioni di qualità, comprese quelle ambientali;
    - creazione di reti commerciali finalizzate al commercio elettronico;
    - certificazioni di prodotto e di controllo della produzione;
    - introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale (bilancio sociale, bilancio ambientale, bilancio di sostenibilità e controllo di gestione);
    - formazione professionale e manageriale dei soci.

    Le consulenze devono essere fornite da:

    - centri di consulenza tecnica accreditati, di cui all'art. 3 della l.r. 23/2004 e s.m.i.;
    - imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese;
    - enti pubblici e privati con personalità giuridica;
    - professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.
  • incentivi a sostegno di operazioni di aumento di capitale: [vai ->]

3.2 Cosa si intende per prestazioni e consulenze non ammesse in riferimento a rapporti di cointeressenza?

Non sono ammesse, e non saranno rendicontabili in quanto comportano elementi di collusione, le prestazioni affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di parentela in linea retta e cointeressenza con il soggetto beneficiario finanziato, quali ad esempio rappresentante legale, amministratore unico e componenti del consiglio di amministrazione.
Non sono ammesse le consulenze (sono compresi i contratti di affitto e di vendita degli immobili) affidate ad imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario finanziato (quali: società partecipate dal legale rappresentante o amministratore unico).
Non è altresì ammessa l’acquisizione di servizi di consulenza per attività che il soggetto beneficiario può realizzare in proprio, in quanto dotato delle occorrenti competenze tecniche ed organizzative.

3.3 E’ previsto un importo minimo/massimo per l’incremento del capitale sociale (sotto forma di finanziamento a tasso agevolato)?

Sì, le domande per l’incremento del capitale sociale sotto forma di finanziamento a tasso agevolato non possono essere di importo inferiore a Euro 15.000,00 e superiore a Euro 700.000,00; l’intervento del fondo regionale non può superare l’importo di Euro 350.000,00.

3.4 Qual è il piano di ammortamento per l’incremento del capitale sociale sotto forma di finanziamento a tasso agevolato?

Il piano di ammortamento per l’incremento del capitale sociale sotto forma di finanziamento a tasso agevolato è a sei anni, nei quali è previsto un periodo di preammortamento di 12 mesi. Il debito verrà quindi estinto tramite 20 rate trimestrali.

3.5 E’ possibile richiedere solo il contributo a fondo perduto?

Sì, è possibile richiedere solo il contributo per le spese di consulenza per certificazioni di qualità, creazioni di reti commerciali, per certificazioni di prodotto e di controllo, introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale e di controllo di gestione e per formazione professionale e manageriale dei soci (lettere i e j del paragrafo 6.2 del Programma degli interventi).
Solo ai soggetti beneficiari di nuova costituzione [vai ->] è anche consentito richiedere il contributo per le spese di avviamento (lettere a, b, c, d, e, f, g, h del suddetto paragrafo 6.2).

3.6 E’ previsto un importo minimo/massimo per le domande di contributo a fondo perduto?

Sì, la domanda di contributo a fondo perduto prevede un importo complessivo delle spese non inferiore a Euro 10.000,00 e non superiore a Euro 125.000,00.
Il contributo, calcolato in ragione del 40% della spesa ritenuta ammissibile, avrà un importo minimo di Euro 4.000,00 e un importo massimo di Euro 50.000,00.

4. De minimis

4.1 Che cosa sono gli “aiuti de minimis”?

Gli aiuti “de minimis” sono sovvenzioni pubbliche di importanza minore per istituire le quali non è prevista alcuna autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Il regolamento (UE) N. 1407 del 18/12/2013 è a regime dal 01/07/2014.
L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad “un’impresa unica” non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in cui viene concessa l’agevolazione e i due esercizi precedenti); l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in cui viene concessa l’agevolazione e i due esercizi finanziari precedenti). Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall'art. 2, comma 2, del predetto Regolamento “de minimis” (vedi allegati obbligatori da compilare).

4.2 Qual è la data di concessione per l’incremento del capitale sociale (sotto forma di finanziamenti a tasso agevolato) e per i contributi?

La data di concessione per i l’incremento del capitale sociale sotto forma di finanziamenti a tasso agevolato è quella della lettera di Finpiemonte successiva all’acquisizione della delibera bancaria mentre per i contributi è quella di ammissione da parte del Gruppo Tecnico di valutazione.

4.3 Quali delle agevolazioni previste dalla L.r. 23/04 sono in “de minimis”?

Tutte le agevolazioni previste dalla L.r. 23/04 sono soggette alla normativa “de minimis”.

4.4 Come faccio a sapere qual è la quota “de minimis” dell’agevolazione?

Per i contributi è semplice: l’intero importo concesso confluisce nel plafond “de minimis”.
Nel caso dell’incremento del capitale sociale sotto forma di finanziamento a tasso agevolato il calcolo è più complesso, in quanto la quota “de minimis” non è costituita dall’intero importo, ma dal risparmio sugli interessi che il finanziamento agevolato garantisce rispetto ad un finanziamento a condizioni di mercato. Sul sito della Regione è disponibile un foglio di calcolo che consente di simulare il conteggio.
In ogni caso Finpiemonte, nel momento in cui autorizza l’erogazione del finanziamento (relativo all’incremento del capitale sociale), invia ad ogni beneficiario una comunicazione in cui è riportato l’importo “de minimis” dell’agevolazione che si appresta a ricevere.

4.5 A quali adempimenti siamo soggetti in relazione alla normativa “de minimis”?

Le Amministrazioni pubbliche che concedono agevolazioni in regime “de minimis” sono tenute a comunicare ai richiedenti la quota “de minimis” dell’aiuto.
Dall'altro lato i richiedenti sono tenuti a dichiarare gli aiuti “de minimis” a cui hanno già avuto accesso nell'esercizio in corso e nei due precedenti e tutte le altre dichiarazioni dovute se l’aiuto è sotto forma di “prestito”.
Tale dichiarazione deve essere resa nel momento in cui si presenta la domanda (infatti costituisce parte integrante del modulo di domanda) e nel momento della concessione dell’agevolazione, compilando e inviando l’apposito modulo presente sul sito di Finpiemonte.
Per le domande presentate  in data antecedente al 01.07.2014, per le quali non sono stati ancora concessi gli aiuti ai richiedenti e per le domande presentate dal 01.07.2014 al 30.09.2014, le dichiarazioni indicate nel paragrafo precedente sono richieste al momento della concessione degli aiuti.
Se l’impresa richiedente fa parte di “un’impresa unica”, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente (vedere dichiarazioni sostitutive ed istruzioni per la compilazione sul sito regionale)

5. Spese ammissibili

5.1 Quali soggetti possono accedere al contributo per le spese di “avviamento”?

Il contributo per le spese di avviamento (lettere a, b, c, d, e, f, g, h del paragrafo 6.2 del Programma degli interventi) è riservato ai soggetti beneficiari di nuova costituzione [vai ->]. Sono esclusi i soggetti beneficiari nati dalla fusione di due o più società cooperative già operanti nonché società che si trasformano in società cooperative.

5.2 Quali sono le spese di pubblicità per lo start up dell’impresa?

Le spese di pubblicità sono le spese per realizzare un’azione di direct marketing rivolta indistintamente alla collettività al fine di aumentare le vendite di beni o servizi (avvisi radiofonici, televisivi, materiale divulgativo, volantini e locandine).

5.3 Quali sono le spese ammissibili relative alla voce “certificazioni di qualità”?

In questa voce (lettera i, paragrafo 6.2 del Programma degli interventi) vengono tipicamente comprese le spese da sostenere per ottenere le certificazioni ISO di prodotto, di sistema, di personale e ambientali (compresa la OHSAS 18001). E’ importante tenere presente che dovrà essere dimostrato l’effettivo ottenimento della certificazione inviando, con il rendiconto, copia del relativo attestato.

5.4 Quali sono le spese ammissibili relative alla voce “creazione di reti commerciali”?

Per questa voce (lettera i, paragrafo 6.2 del Programma degli interventi) sono anzitutto ammissibili le spese per la realizzazione di una piattaforma di e-business: acquisto di hardware e software, personalizzazione di applicazioni che gestiscono l’attività di vendita via internet e l’integrazione con altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, distribuzione, amministrazione).
Vengono inoltre agevolate le spese per consulenze specialistiche per il marketing e per la creazione e registrazione di marchi. Non sono ritenute ammissibili le spese per la realizzazione del sito del soggetto beneficiario.

5.5 Quali sono i soggetti che possono erogare i servizi di formazione professionale?

La formazione (lettera j, paragrafo 6.2 del Programma degli interventi) deve essere fornita da:

  • operatori accreditati per l’erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione Regionale competente, da enti qualificati o dai centri di consulenza tecnica accreditati; Per verificare l’accreditamento di un soggetto andare sul seguente sito: http://www.regione.piemonte.it/formazione/accreditamento/index.htm
  • da enti qualificati che sono in grado di certificare la qualità del loro operato e della loro formazione;
  • dai centri di consulenza tecnica accreditati.

5.6 Posso sostituire le spese preventivate in domanda con delle altre?

Dipende: se viene cambiato solo il fornitore, oppure il modello, oppure ancora se il bene che sostituisce quello preventivato ha funzionalità analoghe tali da non snaturare il progetto complessivo di investimento, è sufficiente che venga dato conto della variazione nella relazione illustrativa che accompagna il rendiconto.
Nel caso in cui, invece, la variazione comporti un’apprezzabile modifica al progetto, allora occorre richiedere un’autorizzazione preventiva al Gruppo tecnico di valutazione (GTV) come previsto nel paragrafo 8 del vigente programma degli interventi. [vai ->]
Tutte le modifiche ai programmi di investimento, che non alterino il progetto valutato e approvato dal Gruppo tecnico di valutazione, devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente comunque non oltre la data di conclusione del progetto di sviluppo, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del predetto organismo di valutazione.

6. Priorità

6.1 Quali sono gli ambiti prioritari e cosa comportano?

Gli ambiti prioritari valgono solo per le domande relative all'incremento del capitale sociale sotto forma di finanziamento a tasso agevolato presentate dai seguenti soggetti:

  • soggetti beneficiari di nuova costituzione;

  • soggetti beneficiari che si impegnano ad incrementare il numero degli occupati o a trasformare i contratti (di apprendistato e di durata temporanea*) di soggetti già  loro dipendenti entro la fine dell’anno a regime successivo alla conclusione del progetto;

Per “contratto di durata temporanea” si intende qualunque contratto di lavoro che non sia a tempo indeterminato o di apprendistato, in quanto considerato una particolare forma di contratto a tempo determinato, ad esclusione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi dell’art. 70 del D.lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.

  • soggetti che hanno usufruito dei percorsi integrati per la creazione d’impresa forniti dagli sportelli provinciali, misura prevista dal POR 2007-2013, Obiettivo 2;

  • soggetti beneficiari derivanti da trasformazione di società in cooperative o da fusioni di società cooperative quando presentano domanda entro i 24 mesi dalla data di variazione della forma giuridica;

  • soggetti beneficiari operanti nel settore edilizia di abitazione che alla data di presentazione della domanda hanno realizzato o stanno realizzando alloggi sociali;

  • soggetti beneficiari iscritti alla sezione A e B dell’albo regionale, previsto dalla l.r. 18/94, che svolgono per quanto riguarda la sezione B attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e che gestiscono per quanto riguarda la sezione A servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione;

  • soggetti beneficiari costituiti in ATI o ATS per la realizzazione di un progetto comune;

  • soggetti beneficiari appartenenti alla categoria del consumo operanti nei comuni montani.

Il riconoscimento dell’ambito prioritario consente di innalzare al 70% del totale la quota di finanziamento regionale a tasso zero (per le domande non prioritarie tale quota è del 50%).

Per le domande di contributo a fondo perduto non sono previsti ambiti prioritari, fatta salva la facoltà riconosciuta solo ai soggetti beneficiari di nuova costituzione di accedere ai contributi per le spese di avviamento e di assistenza tecnica- gestionale. 

6.2 Quali sono i soggetti beneficiari di nuova costituzione?

Vengono considerati soggetti di nuova costituzione i soggetti beneficiari che presentano domanda entro i 24 mesi successivi alla data di costituzione (atto pubblico di costituzione).

6.3 Che caratteristiche deve avere l’incremento occupazionale - solo per domande per l’incremento del capitale sociale sotto forma di finanziamento a tasso agevolato?

L’incremento occupazionale è realizzato quando si concretizza l’aumento di una o più unità lavorative (a tempo indeterminato e orario pieno) rispetto al numero di occupati iscritti al Libro unico del lavoro alla data di presentazione della domanda. Il controllo di tale incremento è effettuato alla fine dell’anno a regime successivo alla conclusione del programma degli investimenti. I nuovi occupati devono appartenere alle categorie previste dal paragrafo 3, lettera b) del Programma degli interventi.

Sono equiparate ad incremento occupazionale le trasformazioni riguardanti i contratti di soggetti già legati al soggetto beneficiario da un contratto di apprendistato o da un contratto di durata temporanea.

La trasformazione in contratto a tempo indeterminato deve avvenire prima della scadenza per il contratto di apprendistato (la trasformazione deve avvenire almeno un giorno prima della scadenza fissata) e senza soluzione di continuità per il contratto di durata temporanea (non ci devono essere giorni di interruzione tra un contratto e l’altro).

6.4 Come dimostro di aver realizzato l’incremento occupazionale solo per domande per l’incremento del capitale sociale sotto forma di finanziamento a tasso agevolato?

I soggetti beneficiari che hanno ottenuto la priorità per l’incremento occupazionale, dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità all’apposito modulo reperibile sul sitohttps://finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/cooperazione nella sezione rendicontazione, che attesti l’avvenuto adempimento.

6.5 succede se non riesco a realizzare l’incremento occupazionale previsto solo per domande per l’incremento del capitale sociale sotto forma di finanziamento a tasso agevolato?

Dal momento che viene accertata da Finpiemonte la mancata realizzazione dell’incremento occupazionale verrà operato il ricalcolo della quota a carico del fondo regionale, e sarà richiesta, con la maggiorazione prevista nel caso di revoca totale dei benefici, la restituzione di quanto percepito indebitamente.

6.6 Quando può ripresentare domanda un soggetto beneficiario con ambito prioritario per incremento occupazionale?

Il beneficiario può presentare una nuova domanda di agevolazione dopo l’approvazione del rendiconto finale del progetto, mentre la dichiarazione sostitutiva che attesti l’incremento occupazionale può essere prodotta in una fase successiva (cfr. 6.3). Nel caso in cui l’incremento occupazionale non si fosse realizzato, vale quanto indicato nella faq precedente.

7. Rendicontazione

7.1 Come si rendicontano le spese ammesse a contributo?

Le spese devono essere rendicontate entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto (24 mesi dalla data di concessione), pena la revoca delle agevolazioni concesse. Per la rendicontazione, occorre presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema obbligatorio presente sul sito https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/cooperazione

7.2 Una cooperativa può presentare domanda per contributi diversi senza aver rendicontato l’eventuale precedente domanda sulle spese di avvio?

Sì, una cooperativa può presentare domanda per contributi sulle spese di avvio (una tantum) e presentare richiesta per i contributi diversi previsti dal programma degli interventi al paragrafo 6.2 lettere i) e j) con una domanda separata. Se la cooperativa ha presentato un'unica domanda per contributi sulle spese di avvio e contributi diversi occorre attendere la conclusione della rendicontazione di tutte le spese prima di procedere con la presentazione di una nuova domanda di contributi diversi. Attenzione questa faq non vuole contribuire ad aumentare richieste di contributo a fondo perduto plurime, ricordiamo sempre che è compito del GTV valutare la congruità delle spese rispetto alla dimensione della cooperativa, al numero degli occupati, al valore della produzione e al risultato d'esercizio.

7.3 Cosa occorre allegare alla rendicontazione, per quanto riguarda le spese relative al bilancio sociale, bilancio ambientale, bilancio di sostenibilità e controllo di gestione?

Alla data della rendicontazione occorre predisporre le copie delle fatture giustificative e copia del bilancio sociale, copia degli elaborati conseguenti all’attività, copia o evidenza degli strumenti utilizzati per pervenire al sistema di controllo di gestione e copia della reportistica. 

7.4 Quando viene inviato il rendiconto le spese devono anche essere già state pagate?

Sì. Le spese non pagate entro la presentazione del rendiconto saranno considerate inammissibili: questo criterio è valido sia per il contributo a fondo perduto che per il finanziamento agevolato. Non saranno considerati ammissibili i pagamenti effettuati anche parzialmente in contanti.

8. Iter delle domande e tempistiche

8.1 Qual è l’iter delle domande di contributo?

L’iter delle domande di contributo è il seguente:

  • il soggetto beneficiario interessato presenta domanda di contributo presso Finpiemonte;
  • entro 90 giorni Finpiemonte, avvalendosi di un Gruppo Tecnico di Valutazione, effettua l’istruttoria di legittimità e di merito sulla richiesta, al termine della quale esprime un parere sull'ammissibilità della domanda;
  • in caso di parere favorevole, viene formalmente concesso il contributo: da quel momento il beneficiario ha a disposizione 24 mesi per presentare i giustificativi di spesa, sulla base dei quali viene poi effettivamente erogato il contributo.

9 Incremento del capitale sociale

9.1 Quali sono le agevolazioni relative all'incremento di capitale?

Il Programma degli interventi (paragrafo 4 bis) prevede due tipi di agevolazione per l’incremento del capitale sociale: finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto.
Il finanziamento può essere richiesto per un importo pari all’incremento di capitale deliberato. Le domande per l’incremento del capitale sociale sotto forma di finanziamento agevolato non possono essere di importo inferiore a Euro 15.000,00 e superiore a Euro 700.000,00; l’intervento del fondo regionale non può superare l’importo di Euro 350.000,00. Il piano di ammortamento per l’incremento di capitale è a sei anni, nei quali è previsto un periodo di preammortamento di 1 anno.
I finanziamenti in ambito prioritario (vedi punto 6) beneficiano dell’intervento del fondo regionale nella misura del 70%, mentre nel caso dei finanziamenti non prioritari il fondo regionale interviene nella misura del 50%
Il contributo ha un importo non superiore al 40% dell’incremento di capitale deliberato e va da un minimo di Euro 4.000,00 (a fronte di un incremento di capitale di Euro 10.000,00) a un massimo di Euro 100.000,00 (a fronte di un incremento di capitale di Euro 250.000,00).
Le due forme di agevolazione sono alternative: NON è possibile richiedere sia il finanziamento agevolato che il contributo per la stessa operazione di capitalizzazione.

9.2 Quali tipi di apporti vengono considerati ammissibili ai fini dell'incremento di capitale?

Sono considerati ammissibili solo gli apporti di soci che alla data della delibera assembleare figuravano già nella compagine sociale: non viene quindi considerato incremento del capitale l’apporto derivante da ingresso di nuovi soci, fatta eccezione per i soci sovventori e finanziatori.
Sono poi ammissibili gli incrementi di capitale realizzati tramite la conversione a capitale del prestito sociale e quelli realizzati tramite ristorni, a condizione che i ristorni siano girati ad incremento di capitale sociale mediante apposita deliberazione dell’assemblea dei soci che illustri tempi, modalità e criteri dell’operazione.
Non sono ammissibili tutti gli altri conferimenti in crediti e i conferimenti in natura.

9.3 Quali documenti occorre allegare alla domanda per l'incremento del capitale sociale?

Oltre ai documenti comuni a tutti i tipi di domanda, occorre allegare:

  • copia conforme del verbale di assemblea generale dei soci che ha deliberato l’incremento del capitale sociale con l’indicazione dei tempi, dei criteri e delle sue modalità attuative;
  • il prospetto illustrante la ripartizione del capitale sociale tra i soci prima e dopo l’operazione di capitalizzazione è parte integrante del modulo di domanda (punto B.8);
  • una relazione esaustiva che illustri il programma di investimento cui è finalizzato l’incremento del capitale.

9.4 Qual è l’iter per accedere alle agevolazioni per l’incremento del capitale sociale?

La domanda di agevolazione (finanziamento o contributo) deve essere inviata TASSATIVAMENTE entro 6 mesi dalla data in cui l’assemblea dei soci ha deliberato l’incremento del capitale. In caso di positiva valutazione da parte di Finpiemonte l'iter prosegue così:

  • Finanziamento
    • in caso di parere favorevole, la richiesta di agevolazione viene trasmessa alla banca prescelta dal soggetto beneficiario, che conduce una propria autonoma istruttoria sul merito creditizio del soggetto richiedente, al termine della quale ed entro 60 giorni emette una delibera;

    • in caso di delibera favorevole, Finpiemonte autorizza la banca all'erogazione del finanziamento;

    • entro 24 mesi dalla data di valuta erogazione del finanziamento, i soci del soggetto beneficiario devono versare le quote sottoscritte e deve essere inviato a Finpiemonte il relativo rendiconto.

  • Contributo
    • Finpiemonte comunica al beneficiario la concessione del contributo;

    • entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo i soci del soggetto beneficiario devono versare le quote sottoscritte e deve essere inviato a Finpiemonte il relativo rendiconto;

    • Finpiemonte esamina il rendiconto e, in caso di esito positivo, provvede a erogare il contributo.

9.5 Il Programma degli interventi prevede che gli incentivi per l’aumento di capitale sociale sono accordati “a fronte di un programma di investimenti”. Che cosa significa?

L’agevolazione relativa all'incremento del capitale sociale viene concessa solo se il soggetto beneficiario è intenzionato ad effettuare un programma di investimenti finalizzato allo sviluppo aziendale, cui destinare anche le risorse finanziarie derivanti dall'ottenimento dell’agevolazione. È quindi importante notare come gli importi erogati non possano e non debbano essere utilizzati dai soci per versare le quote sottoscritte; l’agevolazione deve invece essere impiegata per finanziare il programma di investimenti in questione.

Nella descrizione illustrante il progetto deve essere dato ampio risalto a tale programma di investimenti; è anche opportuno che precisi riferimenti in proposito siano contenuti nella deliberazione dell’assemblea dei soci che ha approvato l’incremento di capitale.

9.6 Quali caratteristiche deve avere il suddetto programma di investimenti collegato all'incremento del capitale sociale?

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

  • le spese per investimenti considerate ammissibili sono quelle indicate nel paragrafo 6.1 del programma degli interventi;

  • le spese devono essere realizzate successivamente alla data della delibera di incremento del capitale;

  • l’importo complessivo del programma di investimenti deve essere almeno pari alla quota regionale di finanziamento o di contributo erogato, nel caso sia indicato un importo del programma di investimenti superiore all’ammontare del contributo dovrà essere rendicontata la complessiva realizzazione degli investimenti prima di erogare il contributo;

  • gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale.

In caso di informazioni sommarie, incoerenti o comunque giudicate insufficienti, Finpiemonte può richiedere ulteriori e più precisi elementi di valutazione.

9.7 Quando devono essere realizzate le spese previste nel programma di investimenti collegato all'incremento di capitale sociale?

Nel caso di cooperative sia di nuova costituzione che non le spese devono essere sostenute dopo la data della delibera di incremento del capitale.

9.8 Come si rendiconta una domanda di agevolazione relativa all'incremento del capitale sociale?

Entro 30 giorni dalla conclusione del termine di fine progetto, dovrà essere presentato a Finpiemonte il rendiconto, consistente in:

  • prospetto che attesti il versamento dell’incremento netto del capitale redatto sulla base dello schema reperibile sul sito www.finpiemonte.it;

  • rendiconto redatto sulla base dello schema predisposto da Finpiemonte comprovante la realizzazione del programma di investimenti, secondo quanto indicato in domanda;

  • copia del verbale di revisione effettuata nell’ultimo biennio precedente la rendicontazione e nell’ultimo anno precedente la rendicontazione per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale.

9.9 Qualora un socio esca dalla cooperativa, il capitale da lui versato nel corso degli anni deve essere considerato?

Se un socio esce dalla cooperativa, il capitale a lui collegato può continuare ad essere considerato parte del capitale totale, ai fini dell’eleggibilità all’incentivo solo se la cooperativa non provvede alla restituzione dello stesso al socio entro la data della rendicontazione.

Se invece il capitale viene restituito al socio entro la data di rendicontazione, la quota non potrà essere inserita nel capitale versato al momento della presentazione del rendiconto.

9.10 Il contributo sull’incremento del capitale sociale è ridotto a fronte di una rendicontazione inferiore delle quote sociali rispetto a quelle indicate nella delibera di incremento?

Sì, il contributo è ricalcolato proporzionalmente in base al 40% delle quote sociali effettivamente versate e rendicontate, ma non è ridotto l’importo del piano investimenti al quale è finalizzato l’incremento del capitale.

9.11 Per quanto tempo deve essere mantenuto l’incremento del capitale sociale per cui si è percepita l’agevolazione?

L’incremento del capitale sociale dovrà essere mantenuto almeno fino alla chiusura dell’esercizio in cui è stata prodotta la rendicontazione finale.

9.12 In caso di ripresentazione di domanda sull’incremento del capitale sociale, il capitale sociale a quanto deve ammontare?

Nel caso di ripresentazione di domanda (successivamente all’approvazione del rendiconto finale e alla presentazione della documentazione prevista vedi F.A.Q. 9.8), il capitale sociale del soggetto beneficiario deve mantenere l’ammontare del capitale sociale pari alla somma raggiunta con il precedente incentivo e indicata nella rendicontazione presentata a Finpiemonte. Qualora fossero intervenute diminuzioni a vario titolo, la richiesta di incremento sarà decurtata delle predette diminuzioni.

10 Proroghe di fine progetto e varianti

10.1 E’ possibile chiedere una proroga del termine per la conclusione delle spese oggetto di contributo?

No, per le spese oggetto di contributo a fondo perduto non è possibile chiedere una proroga per la loro conclusione tenuto conto che i fondi di riferimento non sono a rotazione quindi l’Amministrazione regionale deve stabilire con anticipo la loro capienza.

10.2 E’ possibile chiedere una proroga del termine per la presentazione dei rendiconti?

Sì, eventuali richieste di proroga per la mera presentazione del rendiconto (raccolta della documentazione e dei giustificativi di spesa) dovranno essere richieste in anticipo rispetto alla data prefissata e dovranno essere motivate.

Questa tipologia di proroga vale sia per le domande per l’incremento del capitale sociale sotto forma di finanziamento a tasso agevolato sia per le domande di contributo a fondo perduto.

10.3 Sono ammesse variazioni ai progetti presentati?

Eventuali varianti ai progetti di investimento potranno essere prese in considerazione a condizione che non alterino la funzionalità e la destinazione originaria dell’intervento e che siano adeguatamente motivate e preventivamente comunicate a Finpiemonte e comunque non oltre la data di conclusione del progetto di sviluppo o dell’eventuale proroga di cui alla precedente faq.

Finpiemonte si pronuncerà sull'ammissibilità della variante sentito il parere del Gruppo tecnico di valutazione.

11. Revoche, restituzioni anticipate dei finanziamenti, riduzione dei contributi

11.1 Quali sono le cause di revoca delle agevolazioni?

Le cause di revoca delle agevolazioni sono elencate al paragrafo 9 del Programma degli interventi e riguardano sostanzialmente:

  • i soggetti beneficiari non mantengano la mutualità prevalente ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti e/o perdano uno o più requisiti di ammissibilità prima della conclusione del piano di ammortamento (per il finanziamento agevolato per l’incremento del capitale sociale) o prima dell’approvazione del rendiconto finale (per i contributi a fondo perduto);
  • la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda;
  • l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l’effettivo realizzo, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
  • il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alle soglie minime previste dal vigente  programma degli interventi;
  • si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
  • i soggetti beneficiari di nuova costituzione non producano la copia del verbale di revisione prevista al paragrafo 8 del vigente programma degli interventi entro il termine massimo previsto per la realizzazione del progetto;
  • si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento  per l’incremento del capitale sociale o nella rendicontazione di spesa;

Finpiemonte darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, nel caso di finanziamenti riferiti all’incremento del capitale sociale, in accordo con le convenzioni bancarie sottoscritte con gli istituti di credito.

Gli importi oggetto di restituzione saranno maggiorati di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

11.2 speso una cifra inferiore al previsto per effettuare gli investimenti e quindi non abbiamo utilizzato tutto il finanziamento per l’incremento del capitale sociale che ci è stato erogato. Cosa succede ora?

Se avete rendicontato una spesa complessiva per un importo non inferiore al 95% dell’importo del finanziamento erogato (per l’incremento del capitale sociale) o l’importo indebitamente percepito del fondo regionale è inferiore a Euro 7.500,00, non succede niente: il piano di rimborso del debito va avanti come previsto.

Se la rendicontazione finale riporta una spesa complessiva inferiore al 95% dell’intero finanziamento (per l’incremento del capitale sociale) concesso (banca + fondo regionale) e contemporaneamente l’importo di fondi regionali, indebitamente percepito è superiore a Euro 7.500,00, si procederà con la revoca parziale.

Il finanziamento per l’incremento del capitale sociale è revocato parzialmente anche qualora il soggetto beneficiario perda il diritto alla priorità ai sensi del paragrafo 3 del vigente programma degli interventi.

Finpiemonte darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in accordo con le convenzioni bancarie sottoscritte con gli istituti di credito.

Gli importi oggetto di restituzione saranno maggiorati di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

11.3 Ci è stato erogato un contributo di importo inferiore a quanto ci era stato originariamente concesso. Perché?

Il motivo è che la spesa rendicontata è stata considerata ammissibile da Finpiemonte per un importo inferiore a quello previsto in domanda e il contributo è stato ricalcolato proporzionalmente (40%).

La motivazione può essere una delle seguenti:

  • avete rendicontato una spesa inferiore a quella prevista nella domanda;
  • alcune spese rendicontate non sono state considerate ammissibili da Finpiemonte e l’importo della spesa ritenuto valido è inferiore a quello previsto in domanda;
  • non avete rispettato la ripartizione degli importi tra le diverse voci di spesa previste in domanda e, siccome non è possibile attuare compensazioni e aumentare gli importi delle singole voci, il totale ritenuto valido risulta inferiore a quanto previsto in domanda. Un esempio pratico di funzionamento del meccanismo:

Spesa prevista e originariamente approvata
A) Certificazioni: € 50.000 Formazione: € 30.000 Totale: € 80.000

Spesa effettivamente sostenuta e rendicontata
B) Certificazioni: € 90.000 Formazione: € 10.000 Totale: € 100.000

Spesa ammessa a consuntivo (base di calcolo del contributo)
C) Certificazioni: € 50.000 Formazione: € 10.000 Totale: € 60.000

12. Rapporti con le banche

12.1 Su quali banche ci possiamo appoggiare per accedere alle agevolazioni?

Occorre fare una distinzione a seconda dell’agevolazione richiesta:

  • le richieste di contributo possono essere appoggiate su qualunque banca presso la quale il richiedente abbia un conto corrente aperto;
  • le richieste per l’incremento del capitale sociale sotto forma di finanziamento possono essere appoggiate su una banca, a scelta del richiedente, tra quelle convenzionate con Finpiemonte, tenuto conto che è indispensabile il concorso bancario. L’elenco delle banche è a disposizione sul sito di Finpiemonte.

12.2 L’ammissione della domanda da parte di Finpiemonte vincola la banca a dar seguito all’operazione di finanziamento per l’incremento del capitale sociale?

No, l’istruttoria di Finpiemonte e quella della banca seguono due percorsi paralleli: la prima è incentrata sulla qualità del progetto presentato, la seconda sulla solidità patrimoniale e finanziaria (“merito creditizio”) del beneficiario.

Perché il beneficio venga effettivamente concesso, occorre il parere favorevole sia di Finpiemonte che della banca: se viene a mancare uno dei due, la richiesta di agevolazione viene respinta.

12.3 Qual è il tasso al quale viene concesso il finanziamento bancario per l’incremento del capitale sociale?

Il tasso è l’Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread determinato dalle singole banche, per la verifica dello  spread visionare nella home page di Finpiemonte https://www.finpiemonte.it/banche/risorse-regionali-comunitarie-nazionali/spread-bancari  il riepilogo degli spread applicati.

12.4 Quali garanzie può richiedere la banca per i finanziamenti a tasso agevolato per l’incremento del capitale sociale?

Per l’incremento del capitale sociale sotto forma di finanziamento, la banca può, a suo insindacabile giudizio, richiedere qualsiasi garanzia ritenga necessaria. Finpiemonte non può in nessun modo entrare nel merito di tale decisione.

12.5 Entro quanti giorni la banca deve deliberare dopo aver ricevuto da Finpiemonte la comunicazione di parere favorevole da parte del Gruppo tecnico di valutazione (GTV)?

La banca deve deliberare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di parere favorevole. Il soggetto beneficiario deve sollecitare la banca alla risposta ed eventualmente far fare alla medesima richiesta di eventuale proroga prima della scadenza dei 60 giorni. Finpiemonte trascorsi i 60 giorni se non ha alcuna risposta invia al soggetto beneficiario e per conoscenza alla banca una comunicazione di chiusura del procedimento dando al soggetto beneficiario 10 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per presentare eventuali memorie o documenti (delibera favorevole della banca prescelta o di altre banche) in merito alla predetta comunicazione.

12.6 È possibile variare la banca di appoggio?

Eventuali variazioni di banca dovranno essere motivate e valutate dal Gruppo tecnico di valutazione.

13. Revisione cooperativa

13.1 Quali vincoli sono previsti in materia di revisione cooperativa?

I soggetti beneficiari già operanti che intendono accedere ai benefici della L.R. 23/2004 devono allegare alla domanda la copia del verbale di revisione effettuata nell’ultimo biennio precedente la data di presentazione delle domande e nell’ultimo anno precedente la data di presentazione delle domande per i soggetti beneficiari per cui la legge prevede la revisione annuale ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220.

Si tratta di un allegato obbligatorio, la cui mancanza comporta la reiezione della domanda (vedi paragrafo 5 del vigente programma degli interventi).

13.2 È prevista una disciplina particolare per i soggetti di nuova costituzione?

Sì, i soggetti di nuova costituzione non in possesso del verbale di revisione al momento della presentazione della domanda, possono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio reperibile sul sito https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/cooperazione attestante l’avvenuta richiesta di revisione a organo competente avendo cura di allegare copia della ricevuta di spedizione al soggetto competente.

Copia del verbale di revisione dovrà comunque essere prodotta entro il termine massimo di fine progetto, pena la revoca delle agevolazioni.

14. Applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali

14.1 Cosa è previsto per l’applicazione dei contratti ai soci lavoratori?

Il programma degli interventi vigente prevede per i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria di produzione e lavoro, incluse quelle sociali, l’applicazione nei confronti dei loro soci lavoratori con rapporti di lavoro subordinato di trattamenti economici non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 248/07, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Si informa che controlli a campione tramite la Direzione Provinciale del Lavoro saranno effettuati per verificare il rispetto dei citati trattamenti economici.

14.2 Applicazione dei contratti nell'ambito delle cooperative artigiane

Per i soci lavoratori autonomi delle cooperative artigiane non occorre verificare l’applicazione dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali. Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, occorre dichiarare quali trattamenti economici sono applicati nei loro confronti.

15. Sportello informativo della Regione Piemonte

15.1 Sportello informativo della Regione Piemonte

Direzione regionale Coesione Sociale
Settore Politiche del Lavoro
Tel. 011.432.4885 (si alternano funzionari del Settore per rispondere a quesiti telefonici) 
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  
Per i quesiti scritti la risposta perverrà entro 15 giorni dalla richiesta.